Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(Norme in materia di elezioni regionali).
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante
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scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
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costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come
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territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della
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sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum
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candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che
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le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo
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dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il
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ininterrotto di un anno »; i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei
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delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante